Lavori di realizzazione punto di raccolta e servizi igienici su immobile sito in centro storico, Via Principessa Mafalda n. 4, con variante al PRG. Verifica di assoggettabilità a VAS. Conclusione del

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Lavori di realizzazione punto di raccolta e servizi igienici su immobile sito in centro storico, Via Principessa Mafalda n. 4, con variante al PRG. Verifica di assoggettabilità a VAS.

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20 Novembre 2019

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Descrizione

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI POLIZIA LOCALE

Premesso che:

  1. il P.R.G. del comune di Sammichele di Bari attualmente vigente è stato approvato dalla Regione Puglia con deliberazione n. 1860 del 22/12/2000, esecutiva, cui è seguita la presa d’atto dell’approvazione definitiva della Deliberazione Regionale, con Delibera di C.C. n. 10 del 20.03.2001;
  2. con proprio atto n. 78 del 08.06.2018 la Giunta Comunale ha approvato lo Studio di Fattibilità Tecnico/Economica volto alla realizzazione nell’immobile sito alla Via Principessa Mafalda ang. Via Venezia (censito al Foglio 8 p.lla 442 sub.3), di un Punto di Raccolta Comunale dei rifiuti differenziati delle attività commerciali (bar e bracerie) presenti nel Centro Storico, oltre che di servizi igienici (Bagni Pubblici) a favore degli avventori sempre più numerosi;
  3. che la realizzazione del Punto raccolta e dei Bagni pubblici comporta un cambio di destinazione d’uso dell’immobile, che da abitazione civile privata diventerebbe, ad iter concluso, immobile pubblico ad uso collettivo;
  4. con delibera C.C. n. 22 del 06.08.2019:
  • si approvava lo studio di fattibilità con tutti gli allegati;
  • si dava atto che, ai sensi dell'art. 19, c. 2 del succitato D.P.R. 327/2001, così come ripreso dall'art. 7 della L.R. Puglia n. 3/2005, nonché dall'art. 16, c. 3 della L.R. Puglia n. 13/2001, l'approvazione del progetto preliminare (oggi studio di fattibilità tecnica ed economica) o definitivo da parte del Consiglio Comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Sammichele di Bari (P.R.G.) e che ha dato pertanto avvio al procedimento di variante semplificata previsto dall'art. 12 della Legge regionale 22 febbraio 2005 n. 3 e art. 16 della L. R. 13/2001;
  • si apponeva sul ridetto immobile interessato dall’intervento de quo il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
  • si prescriveva il deposito della medesima delibera consiliare presso la Segreteria Comunale per quindici giorni consecutivi (ai sensi dell’art. 12, comma 3 della LR n. 3/2005 e dell’art. 16, comma 4, della LR n. 13/2001), affinché chiunque potesse presentare proprie osservazioni ai sensi dell’art. 9 della L. 241/1990;

Letti:

  • l’art. 10, comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (Testo Unico in materia di Espropri), che dispone: “se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14, c. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa, ovvero un altro atto, anche di natura territoriale che, in base alla legislazione vigente, comporti la variante al piano urbanistico”;
  • l'art. 10, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.,che dispone: “il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare,anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 19, c. 2 e seguenti del D.P.R. 327/200”1;
  • l’art. 19, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, che dispone: “l’approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico”;
  • l’art. 8, comma 1, della L.R. n°44 del 14/12/2012 e s.m.i.- “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”– in cui si stabilisce che “Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell’articolo 3, l’autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica e presenta all’autorità competente un’istanza corredata della seguente documentazione, su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:
    • il rapporto preliminare di verifica, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell’Allegato I alla Parte Seconda del D. lgs. n°152/2006;”
  • l’art. 5 lettera c) punto I. del R.R. n°18 del 09/10/2013 e s.m.i – “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, in cui si indica che “Fatto salvo quanto disposto agli articoli 6 e 7 i seguenti piani urbanistici comunali sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS) modifiche minori ai piani urbanistici comunali, ivi incluse: I. modifiche ai piani urbanistici comunali che riguardano piccole aree ad uso locale, come definite alla lettera 2.1.e;

Richiamata la determina n. Reg. Gen. 224 del 10 giugno 2019, con cui si affidava all'Ing. Giuseppe Davide Tasso l’incarico professionale per la redazione del Rapporto preliminare sulla verifica di  assoggettabilita' a V.A.S. relativa a cambio di destinazione d'uso (con variante di P.R.G.) del fabbricato sito in Sammichele di Bari alla via Principessa Mafalda sopra indicato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 44 del 14/12/2012;

Visto il Rapporto Ambientale Preliminare del 03.07.2019, acclarato al prot. com. n. 10164 del 05.07.2019, nelle cui conclusioni si legge:

La Variante non presenta elementi di criticità né aree sensibili…….. In virtù di quanto descritto dallo Studio di Fattibilità Tecnico-Economica, si considerano i seguenti aspetti:
- miglioramento della qualità e del decoro urbano, poiché l’ubicazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti troverebbe posto in un locale adibito a tale funzione, anziché lo stallo nei pressi di abitazioni o di altri luoghi del Centro Storico;
- la modifica della distribuzione interna degli ambienti, al fine di realizzare i servizi igienici, è ammissibile così come previsto dal menzionato articolo delle N.T.A. del P.R.C.S.;
- conservazione degli elementi costruttivi, dei prospetti e delle finiture in coerenza con il contesto del borgo antico.
L’intervento risulta essere compatibile con le prescrizioni previste da tutti gli strumenti di pianificazione sovraordinati, analizzati nei paragrafi precedenti.
La valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione della Variante e in generale delle previsioni progettuali rispetto alle tematiche ambientali selezionate, sintetizzata nella matrice “valutazione qualitativa dei potenziali effetti del piano sulle tematiche ambientali rilevate”, riporta un effetto sull’ambiente (urbano) complessivamente positivo (in misura maggiore per alcune delle componenti selezionate).
Per quanto esplicitato nella presente relazione, si propone l'esclusione dalla procedura di V.A.S. della variante in oggetto“Lavori di realizzazione punto di raccolta e servizi igienici su immobile sito in centro storico, Via Principessa Mafalda n. 4, con variante al PRG”.

Vista la determina del Responsabile dell’Area Tecnica, quale Autorità Procedente, n. 310 del 30 luglio 2019, con la quale:

  • si prendeva atto, in qualità di Autorità Procedente, del Rapporto Ambientale Preliminare del 03.07.2019, acclarato al prot. com. n. 10164 del 05.07.2019, a firma dell’Ing. Davide Tasso;
  • si stabiliva di presentare, per l’effetto, all’Area Polizia Locale, in persona del suo Responsabile, quale Autorità Competente, istanza per avviare la consultazione pubblica e procedere alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante “Lavori di realizzazione punto di raccolta e servizi igienici su immobile sito in centro storico, Via Principessa Mafalda n. 4, con variante al PRG”, ai fini dell’adozione del provvedimento di verifica  ex art. 8, comma 4, L.R. 44/2012, con tutta la documentazione a corredo;

Vista la successiva nota prot. com. n. 11937 del 5 agosto 2019, con la quale si formalizzava l’istanza e l’invio della documentazione da parte dell’Autorità Procedente all’Autorità Competente;

Considerato che, in pari data, si avviava la consultazione di cui all’art. 8, comma 2, L.R. 44/2012, mediante pubblicazione della documentazione relativa alla variante sul proprio sito web e comunicazione via pec ai s.c.m.a. (soggetti competenti in materia ambientale), nonché all’autorità procedente, dell’avvenuta pubblicazione e delle modalità di trasmissione dei contributi richiesti;

Rilevato che:

  • in data 4 settembre 2019 (prot. n. 13399/2019) perveniva a questo Ente una richiesta di chiarimenti da parte della Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche (prot. AOO 090/04/09/2019 n. 11639);
  • in data 3 ottobre (prot. com. n. 15221), l’Autorità Competente del comune di Sammichele di Bari riscontrava la richiesta di chiarimenti;
  • in data 25 ottobre 2019, con nota prot. com. 16624/2019, il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, concludeva, con riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, nei seguenti termini: “Dato che l’intervento proposto consiste nel cambio di destinazione d’uso come punto di raccolta rifiuti di un singolo edificio residenziale e che, quindi, incide su una piccola area a livello locale, si ritiene che il suddetto intervento non abbia impatti sull’ambiente”. Nel parere venivano, altresì, fornite prescrizioni a tutela della salute pubblica, da osservare all’atto della realizzazione dell’intervento;

Rilevato che in data 10 ottobre 2019 (prot. com. n. 15647) perveniva nota da parte della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, nella quale la succitata afferma “In riferimento al progetto in argomento, considerato che l’intervento proposto consiste in un’opera di limitato adeguamento e in una variazione d’uso degli ambienti interni dell’immobile interessato, preso atto che tali interventi non comportano apprezzabili trasformazioni ed impatti dal punto di vista della tutela del patrimonio edilizio storico e del paesaggio urbano di riferimento, la Scrivente, per quanto di competenza, non ravvisa la necessità di ulteriori approfondimenti in sede di VAS”;

Preso atto che:

  • non sono pervenuti ulteriori contributi da altri soggetti competenti in materia ambientale interessati dall’Autorità Procedente ha comunicato alcunché;
  • l’Autorità Procedente, Comune di Sammichele di Bari – Area Tecnica- non ha trasmesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 della L.R. n. 44/2012, proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale nell'ambito della consultazione, fornendo eventualmente ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

Richiamata la delibera G.C. n. 61 del 16 maggio 2019, con la quale si stabiliva:

  1. di prendere atto della delega conferita dalla Regione Puglia ai Comuni relativamente all'espletamento delle funzioni di “Autorità competente” nell'ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS, nonché l' espletamento dei procedimenti dei VAS, ivi compresi tutti i procedimenti già avviati presso la stessa Regione Puglia ad esclusione di quelli rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale e tanto delle modifiche introdotte dalla L.R. n.4/2014 alla precedente L.R. n.44 del 14.12.2012.
  2. di individuare nell’Area Polizia Locale la struttura comunale che dovrà assumere le funzioni di “autorità competente” nell'ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS dei Piani e Programmi e loro successive modifiche, da approvare da parte del Comune ai sensi della normativa di cui all' oggetto e tanto nel rispetto dei principi ed avente i requisiti di cui al comma 1 dell' art.4 della L.R. 44/2012;

Dato atto, quindi, che l’Autorità competente si identifica con l’Area Polizia Locale, in persona del suo Responsabile, e l’Autorità procedente con l’Area Tecnica delll’Ente, in persona del suo Responsabile;

Letto l’art. 8 della L.R. Puglia n. 44/2012, che ai commi 1-4, così dispone:

1. Nel caso di piani e programmi di cui ai commi 4, 5 e 9 dell’articolo 3, l’autorità procedente formalizza con atto amministrativo, monocratico o collegiale, la proposta di piano o programma comprendente il rapporto preliminare di verifica e presenta all’autorità competente un’istanza corredata della seguente documentazione, su supporto informatico, ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:
a) il rapporto preliminare di verifica, comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano o programma, secondo i criteri dell’allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006;
b) copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano o programma comprensiva del rapporto preliminare di verifica di cui alla lettera a);
c) elaborati del piano o programma utili alla valutazione dei possibili impatti significativi sull’ambiente;
d) proposta di elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati da consultare;
e) i contributi, i pareri e le osservazioni pertinenti al piano o programma, eventualmente già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, nonché gli esiti di qualsiasi altra forma di consultazione e partecipazione pubblica già effettuata.
2. L’autorità competente individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati, tenendo conto dell’elenco proposto dall’autorità procedente, verifica la completezza della documentazione e, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 1, avvia la consultazione, pubblica la documentazione relativa al piano o programma sul proprio sito web e comunica agli stessi soggetti, nonché all’autorità procedente, l’avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi richiesti. Il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati è inviato entro trenta giorni all’autorità competente e all’autorità procedente. Qualora gli enti consultati non si siano espressi nei termini previsti, l’autorità competente procede comunque a norma del comma 4.
3. L’autorità procedente può trasmettere all’autorità competente, entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati nell’ambito della consultazione, in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. Salvo quanto diversamente concordato con l’autorità procedente, l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente e, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 1, sentita l’autorità procedente, adotta il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS di cui agli articoli da 9 a 15 e, nel caso, definendo le necessarie prescrizioni. La tutela avverso il silenzio dell’Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo”;

Considerato che:

  • nelle conclusioni del Rapporto preliminare dell’Ing. Tasso, è detto che: “L’intervento risulta essere compatibile con le prescrizioni previste da tutti gli strumenti di pianificazione sovraordinati, analizzati nei paragrafi precedenti. La valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione della Variante e in generale delle previsioni progettuali rispetto alle tematiche ambientali selezionate, sintetizzata nella matrice “valutazione qualitativa dei potenziali effetti del piano sulle tematiche ambientali rilevate”, riporta un effetto sull’ambiente (urbano) complessivamente positivo (in misura maggiore per alcune delle componenti selezionate). Per quanto esplicitato nella presente relazione, si propone l'esclusione dalla procedura di V.A.S. della variante in oggetto“Lavori di realizzazione punto di raccolta e servizi igienici su immobile sito in centro storico, Via Principessa Mafalda n. 4, con variante al PRG”;
  • i s.c.m.a., che hanno riscontrato in maniera espressa la consultazione pubblica, hanno espresso parere favorevole alla realizzazione dell’intervento, che non ha impatti sull’ambiente;

Ritenuto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale interessati:

  • di poter esprimere parere favorevole dal punto di vista della sostenibilità ambientale dell’intervento proposto, facendo proprie e recependo le prescrizioni poste dalla Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche con nota acclarata al prot. com. 16624/2019, che dovranno, quindi, essere osservate in sede di realizzazione dell’intervento a tutela della salute pubblica;
  • di dover adottare il provvedimento di esclusione del Piano esaminato, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, anche al fine di contribuire alla ripresa economica dell'edilizia, in maniera sostenibile;

Preso atto che sul presente provvedimento si esprime parere in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

Accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi  dell’art. 6bis della L. 241/1990, in capo al Responsabile del Procedimento;

Dato atto che il presente atto gestionale non necessità del visto di copertura finanziaria;

Visti:

  • la Legge Regionale 44/2012;
  • la Legge Regionale 4/2014;
  • il D. lgs 152/2006;
  • il Regolamento Regionale n. 18 del 9 ottobre 2013;
  • l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
  • la L. 241/1990 e s.m.i.;
D E T E R M I N A

in qualità di Autorità Competente, individuata con Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 16 maggio 2019, con l’attività di supporto tecnico all’istruttoria da parte dell’Ing. Giuseppe Davide Tasso, giusta determinazione del Responsabile dell’Are Tecnica n. Reg. Gen. 224 del 10 giugno 2019, e per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

  1. di prendere atto del Rapporto preliminare di verifica redatto dall’Ing. Giuseppe Davide Tasso, in qualità di supporto tecnico della Autorità Competente, con la quale si ritiene che “L’intervento risulta essere compatibile con le prescrizioni previste da tutti gli strumenti di pianificazione sovraordinati, analizzati nei paragrafi precedenti. La valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione della Variante e in generale delle previsioni progettuali rispetto alle tematiche ambientali selezionate, sintetizzata nella matrice “valutazione qualitativa dei potenziali effetti del piano sulle tematiche ambientali rilevate”, riporta un effetto sull’ambiente (urbano) complessivamente positivo (in misura maggiore per alcune delle componenti selezionate). Per quanto esplicitato nella presente relazione, si propone l'esclusione dalla procedura di V.A.S. della variante in oggetto“Lavori di realizzazione punto di raccolta e servizi igienici su immobile sito in centro storico, Via Principessa Mafalda n. 4, con variante al PRG”;
  1. di esprimere, quindi, vista la relazione redatta dall’Ing. Giuseppe Davide Tasso ed i contributi dei s.c.m.a. (riportati in narrativa), parere favorevole dal punto di vista della sostenibilità ambientale dei “Lavori di realizzazione punto di raccolta e servizi igienici su immobile sito in centro storico, Via Principessa Mafalda n. 4, con variante al PRG”,
  2. di ritenere che i  “Lavori di realizzazione punto di raccolta e servizi igienici su immobile sito in centro storico, Via Principessa Mafalda n. 4, con variante al PRG” di cui al precedente punto 2), non comportino impatti ambientali significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.lgs. 152/2006) e debbano pertanto essere esclusi dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente;
  1. di dare atto che, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012, “Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell’eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità competente con il provvedimento di verifica”;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS dei “Lavori di realizzazione punto di raccolta e servizi igienici su immobile sito in centro storico, Via Principessa Mafalda n. 4, con variante al PRG”;
  1. di recepire e fare proprie le prescrizioni formulate dalla Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche con nota acclarata al prot. com. 16624/2019, che dovranno, quindi, essere osservate in sede di realizzazione dell’intervento a tutela della salute pubblica;
  1. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Sammichele di Bari, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, in ossequio a quanto previsto dall’art.8, comma 5, della L.R. 44/2012.

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Ultimo aggiornamento: 02/05/2024, 10:04

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