Richiesta benefici per Calamità atmosferica: “Gelate marzo-aprile 2020” Legge Regionale n. 24/90 e ss.mm.ii., D.Lgs. 29/03/2004 n° 102 art. 5 comma 2 e 3 e ss.mm.ii.

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Richiesta benefici per Calamità atmosferica: “Gelate marzo-aprile 2020” Legge Regionale n. 24/90 e ss.mm.ii., D.Lgs. 29/03/2004 n° 102 art. 5 comma 2 e 3 e ss.mm.ii.

Data:

15 Febbraio 2021

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COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

PROROGA - Richiesta benefici per Calamità atmosferica: “Gelate marzo-aprile 2020”
Legge Regionale n. 24/90 e ss.mm.ii., D.Lgs. 29/03/2004 n° 102 art. 5 comma 2 e 3 e ss.mm.ii.

Preso atto della nota Regione Puglia prot. n. 2168 del 16/02/2021, il termine di presentazione delle domande o di eventuali integrazioni è stato prorogato.

PROROGA SCADENZA AL 01 Marzo 2021

BENEFICIARI

Possono beneficiare degli interventi le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. nonché censite nel S.I.A.N. con fascicolo aziendale, che abbiano subito un danno alla produzione pari o superiore al 30 % (art. 5 comma 1 D.Lgs. 102/2004).
Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell’incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche.

TIPOLOGIE DI AIUTO

Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, nei limiti dell’entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concesse le seguenti provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) del Decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004.

a) Contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria da calcolare.
Nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 1 dicembre 2013, il predetto contributo è elevabile fino al 90%.

b) Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze d’esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
– 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 1/ dicembre 2013; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola.
– 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola.

c) Proroga delle operazioni di credito agrario definite dall’articolo 7 del D.lgs 102/2004.

d) Agevolazioni previdenziali definite dall’articolo 8 del D.lgs 102/2004.

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Ultimo aggiornamento: 03/05/2024, 09:32

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