Descrizione
Numero di gestori che effettuano le attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti: 1
Gestore delle attività di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti
- Ragione sociale: Comune di Sammichele di Bari - Ufficio tributi;
- P.IVA - C.F: 00901220723;
- Recapiti telefonici: 080/8917368;
- Recapiti postali: Piazza della Vittoria, 270010 Sammichele di Bari;
- Posta elettronica: tributi@comune.sammicheledibari.ba.it
- Orari sportello: Dal Lunedì al Venerdì 09:00 - 13:00 Giovedì pomeriggio 16:00 - 18:00;
DESCRIZIONE
La Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.
A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 c. 639 della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI).
Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Le utenze TARI si dividono in :
-Utenze domestiche
-Utenze non domestiche
DICHIARAZIONE
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni, fatte salve le agevolazioni concesse d’ufficio e previste dal vigente regolamento.
I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione TARI.
La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF.
Il gestore raccolta e trasporto e/o gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, procederà agli adempimenti di sua competenza, a presentazione da parte del contribuente di copia della suddetta dichiarazione e/o avviso di pagamento Tari.
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione di variazione entro 90 giorni solari dalla data in cui si sono verificate le modificazioni. Le dichiarazioni di variazione che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine suddetto, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione comprovata da idonea documentazione (ad esempio: copia risoluzione contratto locazione o copia consegna immobile, copia ultima bolletta delle utenze enel e gas per i locali accatastati come abitazioni). La suddetta dichiarazione produce gli effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la richiesta è presentata entro il termine sopra indicato, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva al suddetto termine.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni solari dalla data del decesso. In mancanza si procederà d’ufficio volturando la posizione del de cuius al contribuente presente nel nucleo familiare e/o risultante dall’incrocio con la banca dati catastale.
La dichiarazione TARI, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata utilizzando una delle seguenti modalità:
- direttamente al protocollo dell’Ente
- a mezzo posta con raccomandata a/r
- a mezzo posta elettronica.
Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o pec la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
CALCOLO
La tassa da corrispondere è commisurata ad anno solare e computata in base al periodo effettivo di occupazione o detenzione dei suddetti locali o aree scoperte espresso in giorni.
La Tariffa si compone di una quota fissa (QF) e di una quota variabile (QV).
Piano finanziario
Per le utenze domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dell’immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l’immobile. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.
Per le utenze non domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali/area e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta.
All’importo della tassa comunale, occorre infine aggiungere il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 che, è pari al 4% della tassa comunale (TEFA).
ESEMPI DI CALCOLO:
Utenze domestiche: abitazione di mq. 100 occupata da 2 componenti per tutto l’anno:
QF+QV= Quota Fissa x mq 100 + Quota Variabile
Da aggiungete il Tributo provinciale(4% di QF+QV)
Eventuale Arrotondamento (ai sensi art.1,c.166,L.296/2006)
Utenze non domestiche: negozio di abbigliamento mq.50 occupata per tutto l’anno:
QF+QV= Quota Fissa x mq 50 + Quota Variabile x mq 50
Da aggiungete il Tributo provinciale(4% di QF+QV)
Eventuale Arrotondamento (ai sensi art.1,c.166,L.296/2006)
MODALITA’ E SCADENZE PER IL PAGAMENTO
Modalità di pagamento: F24
Solo per i contribuenti esteri, impossibilitati ad usare il modello F24, il versamento avverrà a mezzo bonifico sul conto tesoreria comunale
IBAN: IT 98 J 03069 41302 100000300008
codice BIC: BCITITMM – INTESA SAN PAOLO.
L’avviso di pagamento viene inviato ai contribuenti e prevede un numero di rate di pagamento stabilite annualmente con deliberazione di Consiglio Comunale.
La modalità di invio per le utenze domestiche e non domestiche è cartacea (tramite il servizio postale).
In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente deve richiedere l’invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l’Ufficio Tributi del Comune.
ULTERIORE RATEIZZAZIONE
Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati, max 8 rate alle seguenti condizioni:
- agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- qualora l’importo addebitato superi del 30% l’importo medio riferito ai documenti di riscossione emessi nei due anni antecedenti a quello di riferimento.
L’importo della singola rata non potrà essere inferiore a 30,00 euro e non sarà soggetta a interessi di dilazione.
La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza prevista per la prima rata.
RIDUZIONI
La tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all’estero per più di sei mesi all’anno;
- abitazioni e rispettive pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- immobili con categoria catastale C/2, C/6, C/7 non pertinenziali ad alcuna abitazione, tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo.
- aree scoperte di locali diverse dalle abitazioni adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente.
- riduzione di 2/3 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo e rispettiva pertinenza, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato che deve presentare apposita dichiarazione TARI. Il contribuente è tenuto a dichiarare, anche il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione sempre entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione TARI Le riduzioni o esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione anche se non dichiarate.
Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
- riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, da applicarsi esclusivamente alla superficie dell’abitazione di residenza anagrafica del contribuente che abbia presentato all’Ente apposita istanza di richiesta della compostiera, e che l’abbia effettivamente ritirata, al fine di impegnarsi a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino, tramite autocompostaggio domestico con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.
Tale riduzione tariffaria è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione TARI con allegata documentazione.
Riduzioni per produzione di rifiuti speciali
Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all’art. 2135 del codice civile.
Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
categoria di attività | % di abbattimento della superficie |
Ambulatori dentistici, ambulatori medici, laboratori radiologici, odontotecnici, di analisi | 20% |
Laboratori fotografici ed eliografie | 20% |
Autofficine per riparazioni veicoli, elettrauto, gommista | 30% |
Lavanderie a secco e tintorie non industriali | 30% |
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie | 30% |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie | 30% |
Bar, caffè, pasticceria | 30% |
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio | 30% |
Parrucchieri, barbieri, estetiste | 30% |
il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione TARI.
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
- Per l’apertura di nuove attività artigianali o commerciali ubicate nel centro storico si concede l’esenzione dalla Tassa sui rifiuti a decorrere dall’anno d’insediamento e per i due anni successivi.
- Per l’apertura di nuove attività con partita IVA di bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere per brevi soggiorni nell’intero territorio comunale, si concede l’esenzione dalla Tassa sui Rifiuti a decorrere dall’anno d’insediamento e per i due anni successivi.
Il contribuente, al fine dell’esenzione è tenuto alla presentazione della dichiarazione Tari. L’esenzione sarà concessa a coloro, che sono in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti riferita all’anno precedente l’anno di richiesta esenzione, qualora fossero già contribuenti.
- Per i nuclei familiari, residenti nel Comune di Sammichele di Bari, all’interno dei quali risiedono uno o più bambini di età fino a 6 anni, è prevista l’agevolazione pari ad € 50,00 per ciascun bambino, concessa su base annua. La suddetta agevolazione viene riconosciuta d’ufficio, con la bolletta TARI a conguaglio, al contribuente che risulta in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti riferiti all’anno precedente l’anno di applicazione del tributo. Si precisa che i suddetti pagamenti dovranno risultare già eseguiti alla data della bollettazione Tari a conguaglio, pena decadenza.
- Per le seguenti categorie di utenze non domestiche, ubicate in zona A e zona Centro Storico: categoria 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub); categoria 24 (Bar, caffè, pasticceria); categoria 27 (Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio), si concede l’agevolazione pari alla diminuzione del 30% della tariffa. L’agevolazione viene applicata anche in presenza delle sole riduzioni per produzione di rifiuti speciali. La suddetta agevolazione verrà concessa d’ufficio, con la bolletta TARI a conguaglio, alle categorie di attività, alle quali non siano state elevate sanzioni o contestazioni riferite all’anno precedente l’anno di applicazione del tributo, circa lo smaltimento non conforme dei rifiuti urbani, da parte del Comando di Polizia Locale e che siano in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti, riferita all’anno precedente l’anno di applicazione del tributo. Si precisa che i suddetti pagamenti dovranno risultare già eseguiti alla data della bollettazione Tari a conguaglio, pena decadenza.
RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI
Il contribuente può presentare all’Ufficio Tributi del Comune, una richiesta di informazione, o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l’avviso bonario TARI.
Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l’importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un’utenza assoggettabile a TARI, l’importo eventualmente dovuto verrà rimborsato.
I moduli sono disponibili nella sezione MODULISTICA
oppure possono essere richiesti all’Ufficio Tributi.